Tutti i rifiuti derivanti da attività sanitarie, così come previsto dall’Art. 184, comma 3 del Dlgs 152/2006, sono classificati come “speciali” ed in quanto tali, (ai sensi dall’Art. 188, comma 2 del Dlgs 152/2006) la Struttura Ospedaliera deve: smaltirli in proprio (autosmaltimento) o conferirli a soggetti privati debitamente autorizzati.
Possono essere conferiti nei contenitori della Raccolta Differenziata i rifiuti assimilabili a quelli urbani come riportato di seguito in elenco, ad esempio: i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive; vetro, carta, cartone, plastica e metalli, nonchè altri rifiuti non pericolosi.